Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali


 

Credito d’imposta per investimenti

A title

Image Box text

Investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa

Il credito d’imposta per Investimenti è una misura del MISE dedicata alle aziende che puntano all’innovazione.

La misura, facente parte del Piano Transizione 4.0, vuole sostenere le imprese italiane che voglio ottimizzare i proprio processi produttivi, offrendo incentivi per investimenti relativi a beni strumentali e beni materiali e immateriali 4.0.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, oltre agli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai del d.lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

  1. Beni strumentali – Allegato A
  2. Beni strumentali – Allegato B

Possono godere delle maggiorazioni previste dalla norma a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.

Dal 2023 al 2025, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta calcolato sul valore dell’investimento calcolato secondo le intensità d’aiuto e varia da un minimo del 5% ad un massimo del 20% a seconda della categoria di beni.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o, nel caso di beni “Industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione.

Condizioni per i Beni materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Condizioni per Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

N.B.

Per i gli investimenti in beni materiali o immateriali “semplici” da parte di soggetti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
Per taluni beni è possibile poter beneficiare del credito d’imposta “maggiorato” in tal caso occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per gli acquisti di costo unitario inferiore a 300.000 € tale attestazione può essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

L’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare apposita comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico. Le modalità e i termini per la predisposizione e invio di tale comunicazione saranno definiti con apposito decreto direttoriale.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

✘ Veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;

✘ Beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

✘ Fabbricati e costruzioni.



Scopri tutti i bandi di Finanza Agevolata