Credito d’imposta Formazione 4.0: le novità previste nel “Decreto Aiuti”

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Il Governo, nel recente “Decreto Aiuti”, ha rinnovato le aliquote per il Credito d’imposta Formazione 4.0

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 maggio 2022 il cosiddetto  “Decreto Aiuti“, pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale come Dl 17/05/2022, n. 50. 

Nel terzo capo del Decreto, “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti”, il Governo è intervenuto anche su un’importante agevolazione prevista dal Piano Transizione 4.0, il Credito d’imposta Formazione 4.0.

Le novità per il Credito d’imposta Formazione 4.0

La misura è ancora in vigore, anche se non è stata rinnovata, al momento, per il biennio 2023-2025.

Prima del Decreto, il Credito d’imposta Formazione 4.0 prevedeva differenti aliquote in base alle dimensioni delle imprese. In particolare:

  • piccole imprese: 50% con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese: 40% con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • grandi imprese: 30% con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Con il Decreto Aiuti, la situazione cambia completamente. Per le piccole e medie imprese è prevista una modifica delle rispettive aliquote, rispettivamente al 70% e al 50% ad una condizione:

“che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti”. 

In questo modo, gli enti titolati all’erogazione della formazione riceveranno un autorevole imprimatur rispetto agli altri soggetti non riconosciuti dal MiSE.

Rispettando le condizioni sopra esposte, lo schema passa ad essere:

  • piccole imprese: 70% con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese: 50% con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • grandi imprese: rimane invariato al 30% con limite massimo annuale di 250.000 euro.

N. B: nel caso in cui l’azienda decida di rivolgersi ad altri soggetti erogatori abilitati, non inclusi però nella lista ministeriale, subirà una riduzione delle aliquote così suddivise:

  • piccole imprese: 40% con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese: 35% con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • grandi imprese: 30% con limite massimo annuale di 250.000 euro.