Il 24 novembre 2023, l’Unione Europea ha approvato il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’integrazione dei fondi del programma RePowerEU con 6,3 miliardi per il Piano Transizione 5.0, una svolta strategica per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese.

L’intervento si affianca al pacchetto di incentivi fiscali per il Piano Transizione 4.0 che resterà in vigore con le aliquote già stabilite.

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

L’art. 38 del Decreto Legge 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” introduce un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici e/o l’introduzione di sistemi di monitoraggio delle performance energetiche
Il credito d’imposta avrà aliquote variabili in base alla percentuale di riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o processo produttivo. 
È prevista una premialità per le imprese che investono in tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili come l’acquisto di pannelli fotovoltaici.

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Beni agevolabili
  • Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B di industria 4.0.
    Sono quindi agevolabili gli
    investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%
  • Sono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.
  • Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40 mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse. Questi investimento sono oggetto di premialità solo in caso di acquisto di pannelli fotovoltaici prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza e quindi inseriti nel registro Enea.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito d’impresa.


La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

  • Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse:

  • Le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
  • Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni e alcuni specifici progetti di investimento >> Scopri di più scaricando la nostra scheda completa.

Le aliquote aumentano proporzionalmente alla riduzione dei consumi energetici.

Conseguita la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

35%

investimento fino a 2,5 milioni di euro

15%

investimento da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

5%

investimento da 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro per anno 

Con riduzione strutturale di consumi tra il 6% e il 10% o riduzione dei consumi dei processi interessati tra il 10% e il 15%, le aliquote aumentano come segue:

40%

investimento fino a 2,5 milioni di euro

20%

investimento da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

10%

investimento da 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro per anno 

Con riduzione strutturale di consumi superiori al 10% o riduzione dei consumi dei processi interessati superiore al 15%, le aliquote aumentano ancora come segue:

45%

investimento fino a 2,5 milioni di euro

25%

investimento da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

15%

investimento da 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro per anno 

Sono ammissibili investimenti per coprire le spese relative a:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt
    104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono oggetto di premialità investimenti anche per l’acquisto di pannelli fotovoltaici. Si precisa che gli unici moduli ammessi a contributo sono quelli prodotti all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea che hanno determinati requisiti

  • efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%

Per i primi due casi, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del costo.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta transizione 5.0 NON È CUMULABILE, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti ZES Unica di cui all’art. 16 del DL 124/2023.

LE LINEE DI INTERVENTO DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

 

3780 mln

acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0

1890 mln

acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili

630 mln

formazione del personale in competenze per la transizione verde

Graduatorie ATA, i corsi PSB per aumentare il punteggio di partenza 

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LE FASI DI ACCESSO AL CREDITO

La prima fase per l’accesso al Credito d’imposta Transizione 5.0 consiste nella valutazione da parte di un soggetto abilitato (certificatore indipendente) al rilascio delle certificazioni energetiche per l’invio della domanda al GSE e prenotazione del credito in base all’investimento da effettuare. Con decreto  sono individuati  i  requisiti,  anche  in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti  autorizzati al rilascio delle certificazioni.
I soggetti abilitati al rilascio di queste certificazioni sono:

  • EGEEsperti in Gestione dell’Energia certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • ESCoEnergy Service Company certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
  • Ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale che abbiano comprovate esperienze e competenze nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi

Per le  piccole  e  medie  imprese, le  spese sostenute  per adempiere all’obbligo di certificazione  è riconosciuto un aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

La seconda fase consiste nell’imbastimento e compilazione della domanda in via telematica su modello standard del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE). Si invia quindi tutta la documentazione e la comunicazione del progetto e costo dell’investimento pianificato.
Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione,  trasmette  quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa. Dopo 5 giorni dall’invio della pratica, il GSE risponde in tre possibili modi:

  1. valutando positivamente la domanda e dando via all’investimento;
  2. richiedendo integrazioni documentali;
  3. inserendo il progetto in lista di attesa perchè in assenza di fondi. 

Questa non è una fase valutativa della domanda, ma a campione il Gestore può iniziare a valutare la coerenza dei programmi di investimento di cui si è prenotato il credito. 

Nel caso di valutazione positiva (caso risposta 1) l’azienda ha 30 giorni di tempo per trasmettere tutta la documentazione che attesti le spese da sostenere e un primo pagamento avvenuto di almeno il 20% dell’importo. In caso l’azienda non riuscisse entro i 30 giorni a produrre questa documentazione, la sua prenotazione di credito sarà nulla e – in caso di produzione successiva – dovrà rifare domanda e finire nella conseguente lista di attesa. In questo caso, una nuova azienda con il progetto d’investimento successivo (prima in lista di attesa) sarà contattata dal Gestore. Avrà 10 giorni per confermare la sua volontà di proseguire nell’investimento e 30 giorni successivi per produrre la documentazione a validazione dell’inizio dell’investimento. 

I progetti ammissibili saranno valutati in base alle certificazioni ex ante rilasciate dal valutatore indipendente circa la  riduzione dei consumi energetici  conseguibili tramite gli investimenti pianificati (FASE 1). In base a questa prima perizia, seguirà necessariamente nella FASE 5, una certificazione ex post una valutazione e monitoraggio circa l’effettiva realizzazione degli investimenti e ottenimento delle riduzioni energetiche come preventivato.

La terza fase ha inizio se e solo se il GSE e Ministero abbiano confermato l’ammissibilità dell’investimento. Di qui parte l’acquisto e innovazione di processo con l’avvio del progetto. Inviata la documentazione che comprova l’investimento e il pagamento di almeno il 20% di acconto dell’intero investimento si passa quindi alla piena predisposizione dell’attività e all’interconnessione dei beni acquistati con la struttura produttiva. Sono validi anche investimenti effettuati prima della domanda, ma sempre dopo il 1 Gennaio 2024, seguiranno istruzioni sul transitorio. 

Tutti i documenti afferenti all’acquisto, consegna e predisposizione del materiale oggetto dell’investimento deve essere conservato e monitorato per le verifiche successive. Dovranno riportare che sono stati acquistati per il Piano Transizione 5.0.

Contestualmente, si procede alla formazione delle risorse e al monitoraggio delle performance energetiche. La formazione ammissibile ha una durata minima di 12 ore con dei moduli specifici riportati in due allegati (A e B) inerenti i settori di competenze specifiche in ambito green e quelli in ambito digital.

Ogni discente dovrà – indipendentemente dal suo programma di formazione e dalla sua mansione specifica – almeno sostenere 4 ore di moduli da A1 ad A4 e 4 ore di moduli da B1 a B2

Il costo della formazione e costi di esercizio ad essa corrispondenti (spese del personale dipendente, manager, titolari e soci per le ore di formazione, materiali didattici, rimborsi spese e trasferte dei formatori esterni) non dovranno superare il 10% dell’intero investimento e mai oltre i 300 mila euro. 

La quarta fase è la finalizzazione dell’intervento, rendicontazione e compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti, ma comunque compensato entro e non oltre il 28 febbraio 2026 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il piano stabilisce l’obbligatorietà della certificazione contabile finale effettuata da un revisore dei conti autonomo ed esterno all’azienda. Quest’ultimo avrà la responsabilità di attestare non solo l’effettivo sostenimento delle spese, ma anche la corrispondenza con tutto l’apparato documentale predisposto durante il monitoraggio e comunicazione GSE.

Per la revisione dei conti e dell’effettivo investimento effettuato, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Segue una fase di monitoraggio e successivi controlli post investimento al fine della prova della riduzione dell’impatto energetico.

Si definisce fine dell’investimento la data più tarda tra: ultimo pagamento effettuato ed istallazione di tecnologia avvenuta, la fine del ciclo di formazione che si attesterà al giorno del sostenimento dell’esame finale da parte dei discenti e – nel caso di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo – l’anno necessario alla messa in opera del sistema produttivo.

Qui interviene nuovamente il certificatore per la perizia post da rilasciare sempre entro massimo il 26 febbraio 2026. Questa servirà a valutare e confrontare le stime ex ante con i risultati di esercizio ottenuti. In caso di aumento di risparmio energetico non si potrà esserci upgrade del contributo, in caso contrario e non rispettando i parametri del progetto iniziale sarà l’Agenzia dell’Entrate a valutare.

Tutti i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento al Piano Transizione 5.0.

Di qui, le aziende dovranno mantenere le proprie performance e monitorare i risultati e mantenere gli indici di performance per cui hanno ottenuto il beneficio per i 5 anni successivi all’ottenimento dello stesso.

La formazione 5.0

La formazione si conferma asset nevralgico per la trasformazione dei processi aziendali perchè investe sulle prime risorse dell’azienda: il personale dipendente, i suoi manager e la direzione.

Per guidare gli addetti ai lavori ad ogni trasformazione in ottica 5.0, ogni dipendente potrà seguire un percorso di formazione minimo di 12 ore con almeno 4 ore di approfondimento di conoscenze green e 4 ore di appronfondimento di conoscenze digital. Ogni dipendente avrà un piano personalizzato in base alla sua funzione in azienda, soprattutto nei processi interessati maggiormente dalle trasformazioni, ma nonostante il suo ruolo e/o le sue competenze avrà 8 ore standard dai moduli A1 a A4 e B1 a B4 (rispettivamente 4 e 4). 

Sarà agevolabile interamente il costo dell’intervento di formazione comprensivo dei costi per i soggetti erogatori, i costi di consulenza per la progettazione del piano formativo più i costi vivi e d’esercizio dell’intervento (dai materiali didattici a quelle che sono i costi medi contributivi lordi dei dipendenti per le specifiche ore di formazione). 

Sono stabiliti come soggetti erogatori di questi percorsi solo personale esterno all’azienda appartenenti a 7 categorie: soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma in cui ha sede l’impresa; università, pubbliche e private, ed enti pubblici di ricerca; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01; soggetti con certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37; Competence center; European digital innovation hub; Istituti tecnologici superiori.

Il valore di questo intervento non potrà però superare il 10% dell’importo dell’investimento totale entro un massimo di credito di 300 mila euro

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“Transizione 5.0: digitale e green per le imprese del futuro”

Rivedi la diretta dell’evento presso la nostra sede del 17 maggio 2024

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– LINK UTILI –

MISECircolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877- Transizione 5.0 + Errata Corrige

MISEDecreto Direttoriale 6 agosto 2024 – Credito d’imposta “Transizione 5.0”. Termini e modalità presentazione domande

MISE“Al via il Piano Transizione 5.0: aperta la piattaforma per prenotare gli incentivi” 

La GazzettaDecreto Marzo 2024

 

– NE HANNO PARLATO ANCHE – 

ANSA – “Urso, ’12 miliardi nel 2024-2025 per la transizione 5.0′” – Redazione ANSA, 15 novembre 2023

LA REPUBBLICA – “Pnrr: sì alle modifiche del RepowerEU, in arrivo altri 2,8 miliardi” –

MIMIT – “REPowerEu e nuove misure PNRR” – 29 novembre 2023

MILANO FINANZA – “Pnrr, via libera dalla Commissione Ue alle modifiche apportate dall’Italia. Dalla rimodulazione 21 miliardi per le imprese” – 25 novembre 2023

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